Esame di qualifica per i manutentori Antincendio

2 Luglio 2025

Esame di qualifica per i manutentori Antincendio

2 Luglio 2025

Decreto Controlli: periodo transitorio per i manutentori antincendio

Nel luglio 2025 avevamo illustrato le novità del Decreto Controlli sulla formazione e sull'esame di qualifica dei manutentori antincendio (leggi l'articolo). Da allora il quadro si è ulteriormente evoluto: il 25 settembre 2026 si è concluso il periodo transitorio e, a ridosso della scadenza, il Ministero dell'Interno ha pubblicato un nuovo decreto che regola la fase di passaggio.

Di seguito facciamo il punto su cosa è cambiato e su cosa significa per chi affida i lavori di manutenzione antincendio.

Il contesto: la qualifica del Tecnico Manutentore Qualificato

Il D.M. 1° settembre 2021 (il cosiddetto "Decreto Controlli") stabilisce i criteri per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio e prevede che tali attività siano svolte da Tecnici Manutentori Qualificati (TMQ), abilitati per la specifica tipologia di presidio.

L'obbligo di qualifica, più volte differito, è divenuto pienamente operativo con la fine del periodo transitorio il 25 settembre 2026, data fissata dal D.M. 15 luglio 2025.

Cosa prevede il D.M. 22 settembre 2026

Il D.M. 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, inserisce nel Decreto Controlli il nuovo art. 6-bis "Disposizioni transitorie".

La norma consente di continuare a eseguire interventi di manutenzione e controlli su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio a chi rispetta tre condizioni:

  1. ha presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti;
  2. l'istanza è stata presentata entro il 25 settembre 2026;
  3. l'attività riguarda esclusivamente le tipologie di presidio indicate nell'istanza.

La possibilità di operare dura fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027. Se la valutazione si conclude prima di tale data, il regime transitorio termina in quel momento.

È importante sottolineare che il decreto non attribuisce automaticamente la qualifica e non elimina la valutazione dei requisiti: introduce soltanto un periodo di continuità per consentire la conclusione delle procedure, tenuto conto, come si legge nelle premesse, della loro complessità e dei tempi necessari.

Cosa cambia per chi affida i lavori

Datori di lavoro, enti pubblici, responsabili tecnici, facility manager e amministratori di condominio sono chiamati a una verifica in più al momento di affidare o confermare i servizi di manutenzione antincendio:

  • qualifica del manutentore: chi esegue controlli e manutenzione deve essere un TMQ abilitato per la tipologia di presidio oppure rientrare nel regime transitorio dell'art. 6-bis (istanza presentata entro il 25 settembre 2026, per le tipologie interessate);
  • contratti e capitolati: può essere opportuno aggiornarli, prevedendo il requisito della qualifica per ciascuna tipologia di presidio;
  • documentazione: è buona prassi conservare, insieme al registro dei controlli, evidenza della qualifica o dell'istanza dei tecnici che intervengono sulla struttura.

La nostra situazione

Servizi Antincendio Srl, in linea con quanto previsto dal Decreto, ha predisposto un percorso formativo personalizzato per tutto il personale operativo, con l'obiettivo di preparare ciascun tecnico all'esame specifico per ogni tipologia di presidio.

La richiesta di svolgimento dell'esame per l'abilitazione a Tecnico Manutentore Qualificato è stata inoltrata all'Ente Formatore accreditato dal Ministero dell'Interno e siamo in attesa della convocazione. Nel frattempo i nostri tecnici continuano a operare nel rispetto del regime transitorio previsto dall'art. 6-bis.

La qualifica è stata richiesta per tutte le tipologie di presidio su cui operiamo:

Codice - Presidio antincendio

  • P.01 - Estintori d'incendio portatili e carrellati
  • P.02 - Reti idranti antincendio
  • P.03 -  Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
  • P.05 - Impianti di rivelazione e allarme incendi (IRAI)
  • P.06 - Sistemi di allarme vocale per la gestione delle emergenze (EVAC)
  • P.07 - Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
  • P.08.1 - Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)
  • P.08.2 - Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale fumo e calore (SVOF)
  • P.09 - Sistemi a pressione differenziale
  • P.10 - Sistemi a schiuma
  • P.11 - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato

Informeremo i nostri clienti man mano che le qualifiche verranno conseguite.

Hai bisogno di chiarimenti?

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per verificare insieme a voi la situazione della vostra struttura, dei contratti in essere e della documentazione di manutenzione.

Tel. 0461 532910 · Email info@servizi-antincendio.eu
Lunedì–venerdì 07:00–18:30 · Gestione emergenze H24

Allegato: Scarica il D.M. 22 settembre 2026 (PDF)

Fonte: Decreto del Ministero dell'Interno 22 settembre 2026, "Modifiche al decreto 1° settembre 2021…", Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026. Il presente articolo ha finalità informative e non sostituisce la consultazione del testo normativo.

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